Il Regolamento generale delle Entrate stabilisce criteri e regole generali valevoli per ogni fattispecie tributaria e disciplina istituti che sono comuni a tutti i tributi comunali nel rispetto dei principi di equità, pubblicità e trasparenza nei confronti del contribuente.
Tale Regolamento disciplina:
- I principi informatori della gestione delle entrate;
- Le attività di controllo ed accertamento, nonché l’erogazione delle sanzioni che il Comune può effettuare;
- La riscossione volontaria con particolare riferimento a ipotesi di rateizzazioni, rimborsi, interessi e compensazioni;
- Gli istituti deflattivi del contenzioso, ovvero l’autotutela amministrativa, l’accertamento con adesione, il diritto di interpello, il reclamo e mediazione tributaria, la conciliazione giudiziale.
Più nel dettaglio:
L’art. 14 definisce le modalità e i presupposti per accedere al pagamento rateizzato previa presentazione di apposita istanza. Si rimettono di seguito i criteri di applicazione delle rate mensili ricordando che ogni rata non può essere inferiore a € 50:
- Fino a € 100 nessuna rateizzazione;
- Da € 100,01 a € 500,00 fino a 5 rate mensili;
- Da € 500,01 a € 3.000,00 fino a 24 rate mensili;
- Da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a 36 rate mensili;
- Da € 6.000,01 a € 20.000,00 fino a 42 rate mensili;
- Oltre € 20.000,00 fino a 48 rate mensili
Si ricorda che per rateizzazioni oltre i 20.000 euro è necessario presentare apposita fideiussione.
L’art.15 definisce le modalità e le tempistiche per ottenere il rimborso di una somma erroneamente pagata. A tal fine si ricorda che i termini per ottenere il rimborso sono perentori e decadono se la domanda viene presentata oltre il termine di cinque anni dal giorno del versamento non dovuto o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
L’art.17 introduce l’istituto della compensazione limitatamente allo stesso tributo anche per annualità diverse con eccezione di compensazioni tra IMU e TASI.
Ciò significa che è possibile compensare, ad esempio, un maggior pagamento TARI fatto per un anno con uno minore fatto in anni successivi o corrente; non è invece possibile compensare lo stesso credito TARI, per esempio, con un debito IMU o TASI. Al contrario, per questi ultimi due tributi, in virtù dello stesso presupposto che sta alla base dell’imposizione, è possibile compensare: un maggior pagamento IMU può essere compensato con un minor pagamento TASI a prescindere dall’annualità.
Gli artt.19 e seguenti disciplinano l’istituto dell’autotutela, ovvero quel procedimento che determina l’annullamento dell’atto emanato dall’Ente in virtù di un vizio dello stesso con l’aggiunta di uno specifico concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di evitare o chiudere per tempo un contenzioso inutile ed oneroso, nonché quando si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una imposizione giusta e conforme alle regole dell’ordinamento, fatte salve, in quest’ultimo caso, la salvaguardia delle esigenze di certezza delle posizioni giuridiche coinvolte.
A seguito di istanza di autotutela, si specifica che soltanto il provvedimento finale di annullamento o di riforma parziale va comunicato all’interessato.
Gli artt. 24 e seguenti disciplinano l’istituto dell’accertamento con adesione. Tale istituto si applica soltanto in presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell’istituto le questioni cosiddette “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. Si ricorda che non trova applicazione l’art. 5 ter del D.lgs218/97 (invito obbligatorio).
Modulistica per l’avvio dei procedimenti di rateizzazione, rimborso e compensazione: MODULISTICA
In merito all’autotutela e all’accertamento con adesione, data la vastità delle casistiche contemplate, non è necessario la predisposizione di alcun modulo predefinito ma il contribuente può presentare apposita istanza su carta libera secondo le specifiche esigenze che il caso richiede sempre, ovviamente, nell’ottica dei principi stabiliti dal Regolamento.