Il diritto a conoscere atti, documenti o dati formati o detenuti dall'Amministrazione può essere esercitato attraverso la visualizzazione degli stessi nel sito dell'Amministrazione o, quando questi non sono pubblicati, con la richiesta di accesso così come previsto dalle vigenti norme, quali il D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e la L.241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi".
L'accesso agli atti e documenti può essere richiesto all'Amministrazione con modalità diverse a seconda della tipologia di atto, documento o dato richiesto e delle prerogative del soggetto richiedente:
ACCESSO DOCUMENTALE (ex lege 241/1990)
L'accesso documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art.22 della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione (PA) che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata.
Ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90 con modifica e integrazione della legge 15/2005 è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.
Ulteriori informazioni e modulistica al seguente link: ACCESSO DOCUMENTALE
ACCESSO CIVICO SEMPLICE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO ( art. 5 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33)
L’accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che l'ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere a dati e a documenti posseduti dalla pubblica amministrazione ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Entrambe le tipologie differiscono dall’accesso agli atti ex art. 22 L. 241/1990 riconosciuto ai titolari di un interesse diretto concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento.
ACCESSO CIVICO SEMPLICE
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT).
Il RPCT trasmette la richiesta al dirigente responsabile della pubblicazione per materia, che entro 20 giorni (comunque entro il termine di 30 giorni dall’istanza), pubblica il documento, l'informazione o il dato richiesto nel sito web www.comunemassa.ms.it - Amministrazione Trasparente e comunica al RPCT l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Se quanto richiesto risulta già pubblicato ne dà comunicazione al RPCT, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Il RPCT, una volta avuta comunicazione da parte del Dirigente responsabile della pubblicazione, comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Ulteriori informazioni e modulistica al seguente link: ACCESSO CIVICO SEMPLICE
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Dirigente del settore competente - nel caso in cui l'istante sia a conoscenza dell'ufficio che detiene il dato/documento richiesto - o al Protocollo generale dell'Ente - nel caso in cui non sia a conoscenza di tale informazione.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
Non sono ammissibili richieste meramente esplorative, volte semplicemente a "scoprire" di quali informazioni l’amministrazione dispone.Le richieste non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno alla loro natura e al loro oggetto.
L’amministrazione non è tenuta a formare o procurarsi informazioni che non siano in suo possesso e non ha l’obbligo di rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato, ma solo di consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni possedute e gestite.
Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato del Dirigente/Responsabile del servizio competente entro 30 giorni.
Se la richiesta è accolta l’amministrazione provvede a trasmettere al richiedente i dati o documenti richiesti.
Ulteriori informazioni e modulistica al seguente link: ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO