Attività edilizia libera

ATTENZIONE!!!

Questo è il sito storico del Comune di Massa. Le informazioni presenti non sono aggiornate. Il nuovo nuovo sito internet si trova al seguente indirizzo: www.comune.massa.ms.it. Questo sito rimarrà attivo solo per consultazioni storiche fino a gennaio del 2025, successivamente sarà disattivato.

___________________________

 

Gli interventi di attività edilizia libera devono essere realizzati mediante Comunicazione di inizio lavori semplice (CIL) o Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), che deve essere presentata dall'interessato prima dell'effettivo inizio lavori, utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dal sito.

INTERVENTI EDILIZI REALIZZABILI CON COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
a - Interventi realizzabili con Comunicazione di inizio lavori semplice (CIL):
a.1 opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni (art. 136, comma 2, lettera c) della l.r. 65/2014);
a.2 installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a centottanta giorni, poste a corredo di attività economiche, esercitate anche nell'ambito dell'attività agricola, costituite da elementi facilmente amovibili e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo (art. 136, comma 2, lettera c bis) della l.r. 65/2014);
a.3 installazione di serre e manufatti aziendali temporanei realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie per un periodo non superiore a due anni (art. 70 comma1 e art. 136, comma 2, lettera f) della l.r. 65/2014);

b - Interventi realizzabili con Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA):
b.1 interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 135, comma 2, lettera b) della l.r 65/2014, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio (art. 136 comma 2 lett. a) l.r. 65/2014) ivi comprese le installazioni degli impianti di produzione energetica di cui all’art. 17 comma 5 l.r. 39/2005;
b.2 Interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all’articolo 135, comma 2, lettera c) della l.r.65/2014 qualora non riguardino parti strutturali dell’edificio (art. 136 comma 2 lett. a bis) l.r.65/2014);
b.3 realizzazione di  manufatti  pertinenziali  privi   di   rilevanza   strutturale   che  non  comporti interessamento  delle parti strutturali dell’edificio principale (art.  136  comma  2  lett.  a  ter)  l.r.
65/2014;
b.4 opere di reinterro e scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardano la coltivazione di cave e torbiere (art. 136 comma 2 lett. f bis) l.r. 65/2014;
b.5 occupazione di suolo per esposizione o deposito merci o materiali che non comportino la trasformazione permanente del suolo (art. 136 comma 2 lett. f ter) l.r. 65/2014);
b.6 ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che non sia soggetta a permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività, CIL e attività edilizia libera di cui all’art. 136 comma 1 l.r. 65/2014 purché non vi sia interessamento delle parti strutturali dell'edificio (art. 136 comma 2 lett. f quater) l.r. 65/2014);

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Per la documentazione da presentare si rimanda ai moduli unificati regionali (CIL e CILA) scaricabili dal sito.
Occorre tuttavia precisare quanto segue.
• Asseverazione del progettista
Per quanto concerne la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), la modulistica regionale prevede che il progettista debba asseverare, tra l’altro, che l'intervento è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti (art. 136/4 LRT 65/2014).
Ai sensi della circolare prot. 63886 del 24/10/2016 (allegata in calce), il Dirigente del Settore 5 ha specificato che nella sopracitata dizione “ i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi” è da intendersi anche la conformità alle norme del regolamento urbanistico adottato.
• Relazione geologica (o altra documentazione tecnica similare).
La Comunicazione di inizio lavori deve essere accompagnata da una Relazione geologica o altra documentazione tecnica similare solo per gli interventi edilizi che abbiano una rilevanza sotto il profilo geologico, idraulico e sismico (per uno o più fattori) ovvero la cui realizzazione comporti interferenze col suolo e/o sottosuolo, incidenza  sulla statica della costruzione, che vadano ad alterare l’entità e la distribuzione dei carichi gravanti sul suolo e che incidano sulla regimazione idraulica superficiale e/o profonda del sito.
(art. 1, comma 6, delle Norme Tecnico Geologiche di Attuazione (NTG) del  Regolamento Urbanistico adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 58 del 24/07/2015)
• Immobili ricadenti in area SIR, compresa M2
Per gli interventi edilizi previsti su immobili ricadenti in area SIR, compresa M2, vedi modulistica settore 6 Ambiente.

COSTI
• Diritti di segreteria pari ad €. 65,00;
• Contributo per oneri di urbanizzazione nel caso di intervento oneroso.
modalità di versamento: Pago-PA - sportello unico edilizia SUE

AVVERTENZE
La mancata comunicazione dell'inizio lavori oppure  la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comportano la sanzione pecuniaria pari a 1.000,00 euro.
Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

Roferimento al procedimento: Comunicazione Inizio lavori attività edilizia libera (CIL-CILA)

Data ultima modifica: 
Lunedì, 30 Gennaio, 2023