Deposito dei progetti ai sensi del Decreto ministeriale n. 37/08

ATTENZIONE!!!

Questo è il sito storico del Comune di Massa. Le informazioni presenti non sono aggiornate. Il nuovo nuovo sito internet si trova al seguente indirizzo: www.comune.massa.ms.it. Questo sito rimarrà attivo solo per consultazioni storiche fino a gennaio del 2025, successivamente sarà disattivato.

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Il Decreto Ministeriale riguarda tutti gli impianti tecnologici degli edifici: elettrici, termici, antincendio, radiotelevisivi, ecc.

Obbligo di deposito del progetto

Il Decreto Ministeriale riguarda tutti gli impianti tecnologici degli edifici: elettrici, termici, antincendio, radiotelevisivi, ecc.

Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) - b) - c) - d) - e)- g) del DM 37/08 è redatto un progetto secono le disposizioni dello stesso decreto.

Opere di rifacimento o l'installazione di impianti che non sono connesse ad interventi edilizi subordinati a titolo edilizio (art.11/1).

Per rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) - b) - c) - d)- e) - g) - h) del DM 37/08 relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di  acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 del DM 37/08 o, il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

Opere di installazione , di trasformazione e di ampliamento degli impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a titolo edizizio (art 11/2).

Il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la SCIA deposita il progetto degli impianti da realizzare presso il comune contestualmente al progetto edilizio.

Normativa di riferimento:

  1. Decreto de4l ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37
  2. legge 6 dicembre 1971 n. 1083 - Norme per la sicurezza del gas combustibile
  3. legge 9 gennaio 1991 n.10 - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
  4. DPR 26 agosto 1993 n. 412 - regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4 della legge n. 10/91
  5. DPR 21 dicembre 1999 n.551 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412 in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia.
Data ultima modifica: 
Mercoledì, 14 Ottobre, 2020