Autentica delle sottoscrizioni

ATTENZIONE!!!

Questo è il sito storico del Comune di Massa. Le informazioni presenti non sono aggiornate. Il nuovo nuovo sito internet si trova al seguente indirizzo: www.comune.massa.ms.it. Questo sito rimarrà attivo solo per consultazioni storiche fino a gennaio del 2025, successivamente sarà disattivato.

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La firma di ogni sottoscrittore di una lista elettorale e l'accettazione delle candidature devono essere autenticate da uno dei soggetti espressamente indicati nell’articolo 14 della legge n. 53/1990, come modificato, da ultimo, dall’articolo 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.  
 

I soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni per la presentazione delle candidature e sottoscrizione delle liste sono:

  • il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio Provinciale, i consiglieri provinciali
  • il Segretario generale
  • i funzionari incaricati dal Sindaco o dal Presidente della Provincia
  • i Sindaci  metropolitani,  i  Sindaci,   gli   assessori   comunali   e provinciali
  • i  componenti   della   conferenza   metropolitana
  • i Presidenti e i vice Presidenti dei consigli circoscrizionali
  • i consiglieri metropolitani
  • i consiglieri provinciali (non è più necessaria la comunicazione della disponibilità ad autenticare al Presidente)
  • i consiglieri  comunali (non è più necessaria la comunicazione della disponibilità ad autenticare al Sindaco)
  • i  notai
  • i  giudici  di  pace
  • i  cancellieri  e  i collaboratori  delle  cancellerie  delle  corti   d'appello   e   dei tribunali
  • i segretari delle procure della Repubblica
  • i  membri  del Parlamento
  • i consiglieri regionali
  • gli  avvocati  iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilita' all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono  tempestivamente  pubblicati  nel sito internet istituzionale dell'ordine

I soggetti di cui sopra sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se candidati alle medesime elezioni (non possono tuttavia autenticare la propria sottoscrizione).


I pubblici ufficiali di cui sopra sono competenti ad eseguire le seguenti autenticazioni:
- dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco;
- dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale;
- dichiarazione di collegamento della lista con il candidato a sindaco;
- dichiarazione di presentazione della lista da parte dei sottoscrittori;
- designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi.


 

Data ultima modifica: 
Mercoledì, 15 Marzo, 2023