La firma di ogni sottoscrittore di una lista elettorale e l'accettazione delle candidature devono essere autenticate da uno dei soggetti espressamente indicati nell’articolo 14 della legge n. 53/1990, come modificato, da ultimo, dall’articolo 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
I soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni per la presentazione delle candidature e sottoscrizione delle liste sono:
- il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio Provinciale, i consiglieri provinciali
- il Segretario generale
- i funzionari incaricati dal Sindaco o dal Presidente della Provincia
- i Sindaci metropolitani, i Sindaci, gli assessori comunali e provinciali
- i componenti della conferenza metropolitana
- i Presidenti e i vice Presidenti dei consigli circoscrizionali
- i consiglieri metropolitani
- i consiglieri provinciali (non è più necessaria la comunicazione della disponibilità ad autenticare al Presidente)
- i consiglieri comunali (non è più necessaria la comunicazione della disponibilità ad autenticare al Sindaco)
- i notai
- i giudici di pace
- i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali
- i segretari delle procure della Repubblica
- i membri del Parlamento
- i consiglieri regionali
- gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilita' all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine
I soggetti di cui sopra sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se candidati alle medesime elezioni (non possono tuttavia autenticare la propria sottoscrizione).
I pubblici ufficiali di cui sopra sono competenti ad eseguire le seguenti autenticazioni:
- dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco;
- dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale;
- dichiarazione di collegamento della lista con il candidato a sindaco;
- dichiarazione di presentazione della lista da parte dei sottoscrittori;
- designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi.