Codice penale art. 672 - Omessa custodia e mal governo di animali
Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele [c.c. 2052] (1), animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila (2).
Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.
Alla stessa pena soggiace:
1. chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2. chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.
(1) Vedi l'art. 115, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada.
(2) La contravvenzione prevista in questo articolo non costituisce più reato ed è soggetta a sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 33 della L. 24 novembre 1981, n. 689.
Il secondo comma dell'art. 38 della suddetta legge così dispone:
"La somma dovuta come sanzione amministrativa è da lire ventimila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 669 del c.p. e da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 672 del c.p.".