Codice Civile, art. 1496

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Codice civile art. 1496 - Vendita di animali

Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono [c.c. 1490].