Capo V - Vigilanza sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali
Articolo 24
Sono sottoposti a vigilanza veterinaria i seguenti impianti speciali adibiti al concentramento di animali e che possono costituire pericolo per la diffusione di malattie infettive e diffusive:
a) ricoveri animali degli istituti per la preparazione di prodotti biologici;
b) scuderie e annesse dipendenze degli ippodromi;
c) canili e annesse dipendenze dei cinodromi;
d) serragli e circhi equestri;
e) allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari ed allevamenti a carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
f) canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;
g) allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia;
h) giardini zoologici.
L'attivazione degli impianti di cui alle lettere e), f), g), h), è subordinata a preventivo nulla osta del prefetto, al quale gli interessati devono rivolgere domanda.
Le installazioni suindicate devono soddisfare alle esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e dotate di apposito locale o reparto di isolamento, fatta eccezione degli impianti di cui alla lettera d).
L'attivazione dei parchi quarantenari e di acclimatazione per animali esotici è subordinata a nulla osta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica (17).
Articolo 25
Ai fini della profilassi delle epizoozie sono sottoposti a vigilanza veterinaria gli stabilimenti che comunque utilizzano le spoglie di animali, nonché le concerie, i depositi di pelli, le colerie di sego e le industrie che lavorano, allo stato grezzo, sangue, budella, ossa, unghie, corna, lane, crini, setole e peli.
La raccolta e la lavorazione dei suindicati avanzi animali, se non effettuate nei pubblici macelli, sono soggette a nulla osta del prefetto (17), che lo rilascia, su domanda degli interessati, ogni qualvolta il veterinario provinciale accerta che gli impianti dispongono di attrezzatura atta ad impedire la diffusione delle malattie infettive degli animali, direttamente o mediante le acque di rifiuto.
Negli impianti di cui sopra è fatto divieto di allevare animali.
È fatta salva ogni altra norma regolamentare riguardante la vigilanza sanitaria sugli stabilimenti e sulle industrie sopra elencate.
Articolo 52
I cani ed i gatti sono ammessi all'importazione purché scortati da certificati di origine e di sanità portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che gli animali provengono da località nella quale non si sono verificati casi di rabbia da almeno 6 mesi. Devono inoltre subire, con esito favorevole, la visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto.
La selvaggina viva ed i volatili destinati alle riserve di caccia sono ammessi all'importazione, quando non esistono speciali divieti o limitazioni, purché scortati da certificati di origine e di sanità portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che il paese di provenienza è indenne da tularemia e da altre malattie infettive trasmissibili alla specie di animali cui i certificati si riferiscono. Devono subire inoltre con esito favorevole la visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto.
Alle stesse condizioni sono ammessi all'importazione anche gli animali da pelliccia appartenenti a specie non esotiche.
Gli animali esotici sono ammessi all'importazione previo favorevole controllo sanitario purché provenienti da paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni disposti a norma del precedente art. 47 e purché scortati da certificati di origine e di sanità. I certificati che scortano i ruminanti e i suini provenienti da parchi e giardini zoologici situati in paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni, devono portare anche una dichiarazione dei rispettivi direttori attestante che gli animali sono nati o hanno dimorato per non meno di 6 mesi in detti parchi o giardini zoologici. I certificati che scortano i pappagalli ed eventualmente gli altri volatili recettivi alla psittacosi devono attestare che il paese di provenienza è indenne da tale malattia. Le api sono ammesse all'importazione su presentazione di un certificato di origine e di sanità portante l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che in un raggio di 5 chilometri dall'apiario di provenienza non sono state constatate malattie delle api da almeno 6 mesi, e previo favorevole controllo sanitario.
I pesci destinati al ripopolamento delle acque inteme sono ammessi all'importazione previo favorevole controllo sanitario.
(17) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.