Per quanto concerne l’accesso dei cani agli stabilimenti balneari è lasciata facoltà al concessionario della struttura stessa di limitarne o meno l’accesso secondo quanto stabilito dall’ art. 21 comma 4 della Legge Regionale Toscana n. 59 del 20/10/2009.
Relativamente alle spiagge libere e spiagge libere attrezzate, l’accesso dei cani è consentito secondo quanto previsto dalla Legge Regionale Toscana n. 59 del 20/10/2009, art. 19 e seguenti, nel rispetto delle modalità e prescrizioni previste dalla stessa Legge.
L’accesso dei cani al mare (intendendo lo specchio acqueo prospiciente la spiaggia ) è possibile solo fino alle 08.30 e dopo le 19.30.
E’ sempre consentito in spiaggia e in ogni esercizio pubblico l’accesso di cani guida per i non vedenti e dei cani preposti al servizio di sorveglianza e assistenza bagnanti come da comunicazione dello stabilimento balneare alla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara.
In ogni caso, dovrà essere ottemperato all'obbligo dall'art. 22 della Legge Regionale Toscana n. 59 del 20.10.2009 (divieto ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, di abbandonare le deiezioni degli animali in spazi pubblici adibiti al passaggio pedonale, zone di verde pubblico attrezzato a giardino ed arenili, facendo obbligo di rimuovere le deiezioni), pena quanto previsto dall'art. 19 della legge regionale sopra citata, con la quale vengono specificate le relative sanzioni.
Normativa di riferimento
Legge Regionale Toscana n. 59 del 20/10/2009