Impianti alimentati da fonti rinnovabili

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L’installazione di impianti di produzione di energia elettrica o calore, alimentati da fonti di energia rinnovabili (sole, acqua, vento, biomasse, energia geotermica),  richiede l’attivazione di procedure che dipendono da tipologia, dimensioni e potenza.

Per gli impianti di grosso taglio, è prevista un’ Autorizzazione Unica energetica regionale, che ricomprende tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione, compreso l’eventuale Permesso di Costruire.

Sotto una certa soglia, le procedure risultano semplificate, in quanto è sufficiente presentare al Comune, a seconda dei casi, una Segnalazione/Comunicazione preventiva, tra quelle di seguito indicate:
- PAS (Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi del Dlgs 28/2011);
- SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività);
- CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata);
- Comunicazione semplice.

Da evidenziare che la SCIA, la PAS, la CILA e la Comunicazione semplice (laddove permesse) tengono luogo delle autorizzazioni energetiche ed edilizie, però, se la zona è sottoposta a particolari vincoli (es. paesaggistico o idrogeologico ) dovranno essere acquisiti gli specifici atti di assenso dalle competenti autorità.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
La disciplina fondamentale degli impianti aklimentati da fonti di energia rinnovabili è data dalle seguenti normative:

  • Legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 “Disposizioni in materia di energia”;
  • Linee Guida nazionali sulle fonti rinnovabili (DM 10 settembre 2010) applicate direttamente anche in Toscana a partire dal 2 gennaio 2011;
  • Legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 "Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)", entrata in vigore il 24/03/2011;
  • DLGS 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", entrato in vigore il 29/03/2011;
  • LR 69/2012 "Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012" con cui è stata aggiornata la LR 39/2005 "Disposizioni in materia di energia" alle norme statali succitate, nonché è stata preso atto della sostituzione dell'istituto della Denuncia Inizio Attiivtà con la Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività);
  • Il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (Paer), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n.10 dell'11 febbraio 2015, pubblicata sul Burt n.10 parte I del 6 marzo 2015;
  • LR 22/2015 e la LR 13/2016 con cui la Regione ha riassunto dal 1° gennaio 2016 le competenze in materia di autorizzazioni energetiche che erano state assegnate alle Province.

PROCEDIMENTI E MODULISTICA AI SEGUENTI LINK:

IMPIANTI FOTOVOLTAICI (PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA)

 Tipo di impianto Tipologia di autorizzazione    Procedure da seguire
Completamente integrati o aderenti per tutto lo sviluppo del tetto, indipendentemente dalla potenza Attività libera (art. 17 LR 39/2005 e Dlgs 115/2008) Comunicazione scritta al Comune  prima dell'inizio dei lavori
Impianti di potenza nominale fino a 5 kW (ma vedi nota) se realizzati secondo le condizioni fissate dal Paer (Piano ambientale ed energetico regionale) (vedi nota)  Attività libera (art. 17 comma 2  LR 39/2005) Comunicazione scritta al Comune  prima dell'inizio dei lavori

Impianti  aventi tutte le seguenti caratteristiche:
i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenzei;
ii. aventi una capacità di generazione fino a 200 kWe;

iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444

  Attività libera (art. 17 comma 7 L.R. 39/2005, paragrafo 12.1 let. B delle Linee guida nazionali e art. 6 comma 1 let. E-quater del DPR 380/2001)  Comunicazione scritta al Comune  prima dell'inizio dei lavori

 Impianti (escluso quelli realizzabili come attività libera) aventi tutte le seguenti caratteristiche:
i. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici;
ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati

 Pas (art. 16bis comma 4 let. E della LR 39/2005, paragrafo 12.2 let.A delle Linee guida nazionali e Dlgs.  28/2011)  Presentazione della Pas  al Comune
Impianti (escluso quelli realizzabili come attività libera) di potenza nominale inferiore a 20 kW Pas (art. 16bis comma 4 let. A della LR 39/2005, Dlgs. 387/2003 e Dlgs.  28/2011)  Presentazione della Pas  al Comune
 Impianti (escluso quelli realizzabili come attività libera o con PAS) di potenza nominale da 20 kW in su  Autorizzazione unica  (art. 13 L.R.39/2005)  della Regione Istanza alla Regione - Settore "Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti"

(nota) Per questi casi il Paer (Piano ambientale ed energetico regionale) richiede tre condizioni, tutte necessarie:
- limita la semplificazione agli impianti di potenza nominale uguale o inferiore a 3 chilowatt
- i moduli siano integrati o parzialmente integrati sul tetto o ubicati al suolo; esclude quindi i moduli su tetto senza alcuna integrazione;
- non sia obbligatoria l'acquisizione di altre autorizzazioni, di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità. In assenza di tali condizioni si applicano le altre casistiche indicate dalla tabella.

Aree non idonee al fotovoltaico e criteri regionali di installazione.
Con la legge regionale 11/2011 sono state individuate prescrizioni per gli impianti fotovoltaici a terra, in particolare nelle aree agricole o di valore storico-paesaggistico, ovvero le "aree non idonee" all'installazione e le distanze minime dagli altri impianti fotovoltaici. Il Paer (Piano ambientale ed energetico regionale) - (Allegato 3 alla Scheda A.3) ha confermato tale quadro. Va aggiunto che la delibera Consiglio regionale 15/2013 individua criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra e degli impianti fotovoltaici posti su frangisole.

 

SOLARE TERMICO (SOLO PRODUZIONE DI CALORE)

Tipo di impianto Tipologia di autorizzazione  Procedura da seguire
Completamente integrati o aderenti, fino a tutto lo sviluppo del tetto indipendentemente dalla potenza Attività libera (art. 17 comma 3 let. B della LR 39/2005 e Dlgs 115/2008) Comunicazione scritta al Comune a prima dell'inizio dei lavori

Impianti aventi tutte le seguenti caratteristiche:
a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici;
b) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444

Attività libera (art. 17 comma 6 della LR 39/2005, tenuto conto dell'art. 7 comma 2 del DLgs 28/2011 - assimilazione a manutenzione straordinaria non strutturale - e dell'art. 6 comma 6 del DPR 380/2001) Comunicazione scritta al Comune  prima dell'inizio dei lavori
Impianti (non rientranti nell'attività libera) aventi dimensione fino 100 mq nei casi specificati dal Paer (Piano ambientale ed energetico regionale) (vedi nota) Scia (art. 16 LR 39/2005) Presentazione della SCIA al Comune
 Altri Permesso di costruzione, slvo ulteriori semplificazioni decise dal Comune Richiesta del Permesso al Comune

(nota) Per questi casi il Paer (Piano ambientale ed energetico regionale) richiede che i moduli siano integrati o parzialmente integrati sul tetto o ubicati al suolo; esclude quindi i moduli su tetto senza alcuna integrazione. In assenza di tale condizione si applicano le altre casistiche indicate dalla tabella.

 

IMPIANTI EOLICI (PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA)

Tipo di impianto Tipologia di autorizzazione  Procedura da seguire
Singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro Attività libera (art.17 comma 3 let. A della LR 39/2005 e DLgs 115/2008) Comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori
Impianti di potenza fino a 5 kW se realizzati secondo le condizioni fissate dal PAER(Piano ambientale ed energetico regionale) (vedi nota) Attività libera (art.17 comma 2 della LR 39/2005) Comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori
Impianti (escluso quelli realizzabili come attività libera) di potenza inferiore a 60 kW Procedura Abilitativa Semplificata - PAS (art. 16 bis comma 4 let. A della LR 39/2005, DLgs 387/2003 e DLgs 28/2011) Presentazione della PAS al Comune
Impianti di potenza da 60 kW o superiori Autorizzazione unica (art. 13 LR 39/2005) della Regione Istanza alla Regione - Settore "servizi pubblici locali, energia e inquinamenti"

(nota) per questi casi il Paer (Piano ambientale ed energetico regionale) richiede che non sia obbligatoria l'acquisizione di altre autorizzazioni, di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità. Altrimenti si procede con la presentazione di una PAS al Comune.

Aree non idonee all'eolico e criteri regionali di installazione.
Il Paer 2015 (Piano ambientale ed energetico regionale) (Allegato 1 alla Scheda A.3) ha stabilito particolari prescrizioni per gli impianti eolici, ovvero le "aree non idonee" all'installazione di determinate tipologie di impianti nonché criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio.

 

IMPIANTI IDROELETTRICI (PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA)

Tipo di impianto Tipologia di autorizzazione  Procedura da seguire

Impianti aventi entrambe le seguenti caratteristiche:
i. realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi complessivi, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio;
ii. aventi una capacità di generazione fino a 200 kWe

Attività libera (articolo 17 comma 5 della LR 39/2005, paragrafo 12.7 Linee guida nazionali e art.6bis del DPR 380/2001),
fermo restando la Concessione di Derivazione di Acqua

Comunicazione Inizio lavori asseverata (CILA) al Comune prima dell'inizio dei lavori fermo restando la Concessione di Derivazione di Acqua

Impianti (escluso quelli realizzabili come attività libera) di potenza inferiore a 100 KW elettrici

PAS (art. 16 bis LR 39/2005, DLgs. 387/2003 e DLgs 28/2011)
fermo restando la Concessione di Derivazione di Acqua

Presentazione della Pas al Comune
fermo restando la Concessione di Derivazione di Acqua

Altri impianti che hanno già la Concessione di Derivazione di Acqua Autorizzazione unica (art. 13 LR 39/2005) della Regione Istanza alla Regione - Settore "servizi pubblici locali, energia e inquinamenti"
Altri impianti senza Concessione di Derivazione di Acqua "Concessione di derivazione di Acqua" con contestuale "Autorizzazione unica" (art. 14 LR 39/2005) della Regione

Istanza alla Regione – Genio Civile territorialmente competente – e in copia al Settore "servizi pubblici locali, energia e inquinamenti".
Il Genio Civile provvederà a riunificare in una unica procedura tutte le analisi necessarie

IMPIANTI  A BIOMASSE (PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA)

Tipo di impianto Tipologia di autorizzazione, fatti salvi gli adempimenti di V.I.A.  Procedura da seguire

Impianti aventi entrambe le seguenti caratteristiche:
i. realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi complessivi, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio;
ii. aventi una capacità di generazione fino a 200 kWe

Attività libera (art. 17 comma 5 della LR 39/2005 e paragrafo 12.3 let. B delle Linee guida nazionali e art. 6bis del DPR 380/2001)

Comunicazione Inizio lavori asseverata (CILA) al Comune prima dell'inizio dei lavori

Impianti (escluso quelli realizzabili come attività libera) di potenza nominale inferiore a 200 kW elettrici (se si tratta di biomassa gassosa, inferiore a 250 kW elettrici)

PAS (art. 16 bis LR 39/2005, DLgs. 387/2003 e DLgs 28/2011)
 

Presentazione della Pas al Comune
 

Altri impianti (vedi nota) Autorizzazione unica (art. 13 LR 39/2005) della Regione Istanza alla Regione - Settore "servizi pubblici locali, energia e inquinamenti"

 (nota) Per gli impianti a biomasse che producono sia elettricità che calore sono disponibili ulteriori forme di semplificazione indicate al paragrafo seguente "impianti di cogenerazione da biomassa".

Aree non idonee agli impianti di produzione elettrica da biomassa e criteri regionali di installazione.
Il Paer 2015 (Piano ambientale ed energetico regionale) (Allegato 2 alla Scheda A.3) ha stabilito particolari prescrizioni per gli impianti di produzione elettrica da biomassa, ovvero le "aree non idonee" all'installazione di determinate tipologie di impianti nonché prescrizioni per l'inserimento nel contesto paesaggistico degli impianti.

 

IMPIANTI  DI COOGENERAZIONE DA BIOMASSA (PRODUZIONE COMBINATA DI CALORE E DI ENERGIA ELETTRICA)

Tipo di impianto Tipologia di autorizzazione, fatti salvi gli adempimenti di V.I.A.  Procedura da seguire
Con capacità di generazione massima inferiore a 50 kW elettrici Attività libera (art. 17 comma 4 della LR 39/2005 e paragrafo 12.3 let. a delle Linee guida nazionali e art. 27 l. 99/2009)

Comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori

Impianti (escluso quelli realizzabili come attività libera) con capacità di generazione massima inferiore a 1 MW elettrico, ovvero a 3 MW termici PAS (art. 16 bis LR 39/2005, DLgs 387/2003 e DLgs 28/2011) fermo restando Autorizzazione Emissioni (AUA) per biomasse solide >1 MWt o biogas >3 MWt

Presentazione della Pas al Comune
 

Altri impianti (vedi nota) Autorizzazione unica (art. 13 LR 39/2005) della Regione Istanza alla Regione - Settore "servizi pubblici locali, energia e inquinamenti"

 

(nota) Per gli impianti di cogenerazione da biomasse sono disponibili ulteriori forme di semplificazione indicate al paragrafo "Impianti a biomasse (produzione di energia elettrica)".

Aree non idonee agli impianti di produzione elettrica da biomassa e criteri regionali di installazione.
Le prescrizioni Paer 2015 (Piano ambientale ed energetico regionale) (Allegato 2 alla Scheda A.3) già specificate al paragrafo "Impianti a biomasse (produzione di energia elettrica)" si declinano anche per gli impianti cogenerativi da biomassa.

 

BIOMASSA TERMICA (SOLO PRODUZIONE  DI CALORE)

Tipo di impianto Tipologia di autorizzazione, fatti salvi gli adempimenti di V.I.A.  Procedura da seguire

Impianti aventi tutte le seguenti caratteristiche:
i. realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi;
ii. funzionali alle esigenze dell'edificio di acqua calda o aria

Attività libera (art. 17 comma 5 della LR 39/2005, art. 7 comma 5 del DLgs 28/2011 e articolo 6-bis del DPR 380/2001) per l'aspetto edilizio
fermo restando Autorizzazione Emissioni (AUA) per biomasse solide >1 MWt o biogas >3 MWt

Comunicazione Inizio lavori asseverata (CILA) al Comune prima dell'inizio dei lavori. L'eventuale AUA è di competenza della Regione
Altri

L'atto prescritto dalla normativa edilizia (LR 65/2014) per l'aspetto edilizio
fermo restando Autorizzazione Emissioni (AUA) per biomasse solide >1 MW o biogas >3 MW

 

L'aspetto edilizio è di competenza del Comune.
L'eventuale AUA è di competenza della Regione

 

Per impianti a partire dalla media taglia è necessario anche ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ora Autorizzazione Unica Ambientale), secondo quanto previsto dal DLgs 152/2006.

 

IMPIANTO GEOTERMICO SENZA PRELIEVO DI FLUIDO O DI LIMITATA POTENZA

Tipo di impianto Tipologia di autorizzazione, fatti salvi gli adempimenti di V.I.A.  Procedura da seguire
Impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, senza prelievo di fluido, per climatizzazione edifici Scia (art. 16 LR 39/2005, DLgs 22/2010 art. 10 commi 2 e 5) Presentazione della Scia al Comune

Impianto geotermico con prelievo di fluido se la profondità è fino ai 400 m e la potenza termica è inferiore a 2 MW termici.
Eventuale produzione elettrica con ciclo binario ad emissione nulla

"Concessione di derivazione acqua pubblica" (art. 15 LR 39/2005, DLgs. 22/2010 art. 10 comma 1 e 4 e RD 1775/33)
L'atto in questione autorizzerà anche un eventuale impianto di produzione elettrica

Istanza alla Regione – Genio Civile territorialmente competente
Nel caso vi sia un connesso impianto di produzione elettrica copia dell'istanza sarà inoltrata anche al Settore "servizi pubblici locali, energia e inquinamenti".
Il Genio Civile provvederà a riunificare in una unica procedura tutte le analisi necessarie

Data ultima modifica: 
Giovedì, 12 Gennaio, 2017