Imposta di soggiorno

ATTENZIONE!!!

Questo è il sito storico del Comune di Massa. Le informazioni presenti non sono aggiornate. Il nuovo nuovo sito internet si trova al seguente indirizzo: www.comune.massa.ms.it. Questo sito rimarrà attivo solo per consultazioni storiche fino a gennaio del 2025, successivamente sarà disattivato.

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DOVE RIVOLGERSI
Ufficio           Servizio Tributi
sede             Via Porta Fabbrica n.1
telefono         0585 490492
Email            impostasoggiorno@comune.massa.ms.it

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ISTITUZIONE
L’Imposta di soggiorno è disciplinata dall’art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23 e dall’art. 4, comma 5 ter, dal Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017. L'imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
Il Comune di Massa ha istituito l’Imposta di soggiorno dall’anno 2012, con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 29/03/2012.
Il Regolamento comunale sull’imposta di soggiorno ha avuto, negli anni, numerosi interventi di modifica legati anche all’evoluzione della normativa nazionale di riferimento.
Il testo regolamentare attualmente vigente è quello approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 146 del 06.12.2023.

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DA QUANDO DEVE ESSERE PAGATA E IN QUALE MISURA
L’Imposta deve essere pagata per ogni pernottamento per il periodo che va dal 01 Giugno al 30 Settembre di ciascun anno.
E’ determinata per persona e per ogni pernottamento e applicando la tariffa di riferimento alla tipologia delle strutture ricettive.
Le tariffe sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 267/2000 entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato si intendono confermate le misure approvate nell’anno precedente.

 

Con la Delibera di Giunta comunale n. 364 del 09.12.2023 sono state approvate le tariffe vigenti per l’annualità 2024:  

 

TARIFFE ANNO 2024
Tipologia struttura ricettiva

Strutture alberghiere          Tariffa
Alberghi a 4 o più stelle         € 3,50
Alberghi a 3 stelle                 € 2,00
Alberghi a 1 o 2 stelle            € 1,50

Strutture Residenze Turistico Alberghiere (R.T.A.)             Tariffa
R.T.A. a 4 o più stelle                                                           € 3,50
R.T.A. a 3 stelle                                                                   € 2,00
R.T.A. a 1 o 2 stelle                                                              € 1,50

Strutture extra alberghiere                                   Tariffa
Affittacamere imprenditoriali e non                             € 1,40
Case per Ferie                                                         € 1,40
Campeggi                                                                € 1,00
Casa e appartamenti  Vacanze                                  € 1,40
Ostelli della Gioventù                                                € 1,40
Locazione turistica                                                   € 1,40
Bed & Brekfast imprenditoriali e non                          € 1,75
Agriturismi                                                              € 1,75
Altre attività                                                             € 1,40

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SOGGETTO PASSIVO DELL’IMPOSTA E SOGGETTO RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI
È soggetto passivo dell'imposta colui che pernotta nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Massa e non è ivi residente.

Il Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il Gestore della Struttura ricettiva che provvede alla riscossione dell’Imposta e risponde direttamente del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune di Massa.

Ai sensi dell’art. 4, comma 1 ter, del D.Lgs. n. 23/2011, come modificato dall’art. 180 del D.L.34/2020, convertito con L.77/2020, il Gestore della Struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’Imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Ai sensi dell’art. 4, comma 5 ter, del D.L. 50/2017, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei canoni o corrispettivi legati alle locazioni brevi, è responsabile del pagamento dell’Imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal Regolamento comunale.

I Gestori di portali telematici e/o di piattaforme on line e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono tenuti alla riscossione e al riversamento dell’Imposta di soggiorno al Comune di Massa secondo modalità operative che saranno concordate tra le parti.  In tali casi l’Imposta di soggiorno deve essere versata dal soggetto passivo al momento della prenotazione o contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno. I portali telematici e/o le piattaforme di prenotazione on line si sostituiscono ai soggetti ospitanti nella riscossione e riversamento dell’Imposta di soggiorno assumendo gli obblighi di dichiarazione, versamento e rendicontazione.

L'imposta si applica ad ogni pernottamento per ogni persona non residente e per ogni notte senza alcuna esenzione per fasce di età e numero di giorni.  

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COSA SI INTENDE PER STRUTTURA RICETTIVA
Per “strutture ricettive” si intendono tutte le strutture alberghiere, extra alberghiere ed all’aperto gestite per la produzione e l’offerta al pubblico di servizi per l’ospitalità, come stabilite dalla Legge Regionale della Toscana 20/12/2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).
Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  •  alberghi diffusi;
  •  alberghi;
  •  aree di sosta;
  •  bivacchi fissi;
  •  campeggi;
  •  camping-village;
  •  case per ferie;
  •  condhotel;
  •  ostelli per la gioventù;
  •  parchi di vacanza;
  •  residenze turistico-alberghiere;
  •  rifugi alpini;
  •  rifugi escursionistici;
  •  villaggi turistici;
  •  le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (esercizi di affittacamere; bed and breakfast; case e appartamenti per  vacanze; residenze d’epoca, i residence);
  •  gli alloggi ammobiliati, o parti di essi, utilizzati per “locazioni brevi”, ovvero non superiori a 30 giorni, di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24/04/2017 n. 50, convertito dalla legge 21/06/2017 n. 96.

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ESENZIONI

Ai sensi del nuovo art. 5 del Regolamento sull’imposta di soggiorno sono esenti dal pagamento dell’imposta:

  1. I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di  due persone per paziente;
  2. I portatori di handicap grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n°104/92 e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza per i cittadini stranieri;
  3. I bambini fino al compimento del secondo anno di età.

L’applicazione dell’esenzioni di cui alle precedenti lettera a) e b) è subordinata al rilascio di un’attestazione al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni. Limitatamente al caso di cui alla lettera a) la dichiarazione deve contenere le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

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OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DEI SOGGETTI CHE INTERVENGONO NELLE LOCAZIONI BREVI
A seguito dell’entrata in vigore del Dl 34/2020 art. 180 che ha modificato il comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs 23/2011, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno.

In particolare, sono tenuti:
- a riscuotere l'imposta rilasciandone quietanza, scegliendo una delle seguenti modalità:
a) con emissione di una semplice ricevuta nominativa al cliente (mantenendone una copia, come di regola);
b) inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo IVA"
c) rilasciando quietanza tramite bollettario delle ricevute a madre e figlia acquistabile presso le cartolerie;
- a riversare tutti gli importi riscossi a titolo di imposta di soggiorno tassativamente entro e non oltre  il 31 Ottobre  di ogni anno utilizzando esclusivamente il sistema dei pagamenti Pago P.A.
A tal fine, il Comune di Massa mette a disposizione un apposito servizio digitale per procedere al pagamento che è raggiungibile dal portale Comunale (storico.comune.massa.ms.it) -  Servizi on Line -  Sportello Pagamenti on line -  “Servizio di Pagamento Pago P.A. (senza accreditamento) – al seguente LINK  selezionando la voce Imposta di Soggiorno;
- ad effettuare apposita Dichiarazione riepilogativa dei pernottamenti avuti e dei versamenti fatti, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Le modalità di presentazione di tale dichiarazione sono stabilite con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022 che ha stabilito il modello e le modalità tecniche di trasmissione https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/IMPOSTA_SOGGIORNO_MODELLO_DEFINITIVO_31.03.2022.pdf
A tal fine si ricorda che, come disposto anche dalla Risoluzione n.1 DF del Ministero delle Finanze del 09.02.2023, la presentazione del modello ministeriale approvato con il decreto sopra citato rappresenta l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo in questione, imposto dal Legislatore ai fini della verifica da parte dei comuni del corretto adempimento dell’imposta di soggiorno e valido su tutto il territorio nazionale.

Di seguito si riporta il link di riferimento dell’Agenzia delle Entrate per l’invio della dichiarazione:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/area-riservata,  
- a conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all’Imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;
- a esibire e rilasciare ai competenti Uffici comunali atti e documenti comprovanti le comunicazioni rese, l’Imposta riscossa e i pagamenti effettuati;
- in caso di rifiuto al pagamento dell’Imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, a versare l’Imposta in qualità di responsabile del pagamento;  
- a rendere al Comune di Massa, Settore Tributi – Attività Estrattive – Risorse Umane, entro il 30 Gennaio dell'anno successivo, il conto della propria gestione, Mod. 21, essendo soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti sia il Tesoriere, sia “ogni altro agente contabile che abbia il maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti” ai sensi dell’art. 93 del TUEL.
Il Modello 21, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva deve essere prodotto secondo la seguente modalità:
a) consegnandolo direttamente, esclusivamente in copia originale, presso il Protocollo Generale del Comune di Massa in Via Porta Fabbrica, 1;
b) inviandolo tramite posta raccomandata a.r., sempre in copia originale compilata e sottoscritta dal Gestore, al seguente indirizzo: Comune di Massa – Settore Tributi, Attività Estrattive e Risorse Umane - Via Porta Fabbrica, 1 – 54100 Massa;
 solo per chi è dotato di firma digitale l'invio del Mod.21, sottoscritto con suddetta firma digitale, può essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: comune.massa@postacert.toscana.it
ATTENZIONE: NON è ammesso l’invio del Conto della gestione (mod.21) tramite fax o posta elettronica normale.
- per chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta (ad es. tramite un’agenzia immobiliare), deve comunicare, con modalità telematica, al Comune nel cui territorio gli alloggi sono situati la Locazione Turistica, prevista dall'art. 70 della Legge Regionale n. 86/2016 "Testo unico del sistema turistico regionale".
La comunicazione deve essere effettuata tramite il link  http://www.regione.toscana.it/-/comunicazione-locazioni-turistiche

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DICHIARAZIONE ANNUALE IMPOSTA DI SOGGIORNO
Con la Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12.5.2022 è stato pubblicato il modello di dichiarazione annuale dell’Imposta di soggiorno con le relative istruzioni. Questa nuova modalità, introdotta con un avviso comparso sul sito del Ministero in data 31 maggio 2022, è stata prevista per l'invio della dichiarazione annuale all'Agenzia delle Entrate e obbligatoria per i soggetti tenuti alla compilazione (strutture alberghiere, extralberghiere e locazioni brevi ai fini turistici).
I modelli devono essere trasmessi utilizzando ESCLUSIVAMENTE i canali telematici (entratel/fisconline) dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Dal 7 giugno 2022 , è pubblicata nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate un apposito servizio  che consente agli utenti di predisporre e inviare interattivamente la dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Una volta che l'utente ha effettuato l'accesso, trova il servizio all'interno della scheda "Servizi", nella categoria "Dichiarazioni" (in alternativa può essere cercato con parole chiave, per esempio "imposta di soggiorno", dalla casella di ricerca), dove è possibile compilare il Modello 22 relativo alla dichiarazione dell’imposta di soggiorno, secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito nella sezione “Fiscalità regionale e locale  - Dichiarazione telematica imposta di soggiorno”.
https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/IMPOSTA_SOGGIORNO_MODELLO_DEFINITIVO_31.03.2022.pdf
Per maggiori informazioni consultare il link: https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ o contattare il call center dell’Agenzia delle Entrate 800 90 96 96 (da telefono fisso)- da cellulare al numero 0696668907.
Ricordiamo che sono previste sanzioni per la mancata o tardiva dichiarazione.

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SANZIONI
Le violazioni al Regolamento dell'Imposta di soggiorno sono punite secondo quanto stabilito dall'art. 9 del medesimo, con le sanzioni amministrative tributarie irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473:
- Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’Imposta da parte del gestore della struttura ricettiva ovvero nel solo ambito delle locazioni brevi di cui all’art. 4 D.L. 50/17 da parte di coloro che incassano il canone o il corrispettivo oppure che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, si applica la sanzione amministrativa pari 30% dell'importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, così come disposto dall’art. 4, comma 1 ter del D.lgs. n. 23/2011.
- Per l’omessa o infedele dichiarazione di cui all’art. 7 comma 3 punto 4 da parte del gestore della struttura ricettiva ovvero nel solo ambito delle locazioni brevi di cui all’art. 4 D.L. 50/17 da parte di coloro che incassano il canone o il corrispettivo oppure che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, si applica la sanzione amministrativa pari al 100% dell’importo dovuto, così come disposto dall’art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011.
- Per la violazione all’obbligo di informazione di cui al precedente articolo 7 comma 3 punto 2 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro100,00, ai sensi dell’articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/00. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 689/81.

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RAVVEDIMENTO OPEROSO (ex articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997)
Anche per i versamenti carenti, tardivi od omessi dell'Imposta di soggiorno la sanzione amministrativa del 30% dell’importo non pagato, può essere ridotta tramite ravvedimento, se il responsabile del pagamento provvede a regolarizzare la sua posizione, versando spontaneamente: – il tributo dovuto
– gli interessi moratori al tasso legale annuo, calcolati dal giorno successivo al termine (non rispettato) entro il quale doveva essere assolto l’adempimento fino a quello in cui viene eseguito il pagamento;
– la sanzione ridotta, la cui entità è diversificata in funzione della tempestività del ravvedimento, ossia del tempo intercorso tra la commissione della violazione e la sua regolarizzazione.
Cliccando sul link sottostante è possibile effettuare gratuitamente il calcolo del ravvedimento, selezionando nella voce Codice Tributo/Imposta => 3936 - Imposta di soggiorno
www.amministrazionicomunali.net/ravvedimento/calcolo_ravvedimento.php?comune=massa

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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, art. 4;

Deliberazione della Giunta comunale n. 364 del 09/12/2023 relativa alle Tariffe anno 2024
Regolamento Imposta di soggiorno approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 29/03/2012, modificato con atto del C.C. n. 52/2019, con atto del C.C. n. 52/2022 e con atto del C.C. n. 9 del 31/01/2023, con atto del C.C. n. 146/2023.         
Ulteriori informazioni accedendo alla pagina del procedimento Imposta di soggiorno al seguente link http://trasparenza.comune.massa.ms.it/node/24479

 

 

 

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Data ultima modifica: 
Venerdì, 22 Dicembre, 2023