La SCIA deve essere presentata dal proprietario o da chi ne abbia titolo, utilizzando i moduli unificati regionali scaricabili dal sito.
INTERVENTI REALIZZABILI
Sono realizzabili mediante SCIA i seguenti interventi edilizi:
1.1.1. Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, non costituenti attività edilizia libera (art. 135, comma 2, lett. a) l.r. 65/2014);
1.1.2. Interventi di manutenzione straordinaria, che riguardino le parti strutturali degli edifici, senza alterazione della volumetria complessiva, della sagoma e dei prospetti né mutamenti della destinazione d’uso (art. 135, comma 2, lett. b) l.r. 65/2014);
1.1.3. Interventi di restauro e di risanamento conservativo, che riguardino le parti strutturali degli edifici, rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso (art. 135, comma 2, lett. c) l.r. 65/2014);
1.1.4. Interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, rivolti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui non ricorrano le condizioni di cui all’art. 10, comma 1, lett.c) del d.p.r. 380/2001 (art. 135, comma 2, lett. d) l.r. 65/2014);
1.1.5. Interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all’interno del resede di riferimento o in aderenza all’edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento della volumetria complessiva dell’edificio medesimo (art. 135, comma 2, lett. e) l.r. 65/2014)
1.1.6. interventi di mutamento di destinazione d’uso degli immobili, o di loro parti, eseguiti in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all’articolo 98 della l.r. 65/2014 (art. 135, comma 2, lett. e bis) l.r. 65/2014);
1.1.7. demolizioni di edifici o di manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione (art. 135, comma 2, lett. e ter) l.r. 65/2014);
1.1.8. installazione dei manufatti per l’attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici di cui all’art.78, comma 1 (art. 135, comma 2, lett. g) l.r. 65/2014);
1.1.9. Installazione di manufatti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 34, comma 6 quater, della l.r. 3/1994, negli appostamenti fissi per l’attività venatoria autorizzati ai sensi della medesima legge regionale (art. 135, comma 2, lett. h) l.r. 65/2014);
1.1.10. Opere individuate dal piano antincendi boschivi (art. 74 l.r. 39/2000) non costituenti attività edilizia libera (art. 135, comma 2, lett. i) l.r. 65/2014);
1.1.11. Installazione di impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia soggetta a SCIA ai sensi dell’art. 16 della l.r. 39/2005 (art. 135, c. 3 bis, l.r. 65/2014);
1.2 opere che in progetto, ai sensi della l.r. 65/2014, sono soggette a permesso di costruire ma rientrano tra gli interventi per i quali, ai sensi dell’art. 134, comma 2, è facoltà dell’avente titolo presentare in alternativa segnalazione certificata inizio attività:
1.2.1 Interventi in diretta esecuzione di strumenti generali di pianificazione urbanistica recanti precise disposizioni plano-volumetriche o disciplinati da piani attuativi comunque denominati contenenti precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive e consistenti in:
1.2.1.1 Interventi di nuova edificazione di cui all’art. 134, comma 1, lett.a) l.r. 65/2014;
1.2.1.2 Installazione di manufatti, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, di cui all’art. 134, comma 1, lett.b) l.r. 65/2014;
1.2.1.3 Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune di cui all’art. 134, comma 1, lett.c) l.r. 65/2014;
1.2.1.4 Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, di cui all’art. 134, comma 1, lett.d) l.r. 65/2014, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, ivi compresa l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, fatto salvo quanto previsto dal d.lgs 259/2003 (art. 134, comma 1, lett. d) l.r. 65/2014);
1.2.1.5 Realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione d’impianti per attività produttive all’aperto, che comporti l’esecuzione di lavori a cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato, di cui all’art. 134, comma 1, lett.e) l.r. 65/2014;
1.2.1.6 Ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione comportanti modifiche della sagoma originaria, laddove si tratti di immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui all’art. 134, comma 1, lett. i) l.r. 65/2014
1.2.1.7 Interventi di sostituzione edilizia di cui all’art. 134, comma 1, lett. l) l.r. 65/2014:
1.2.1.7.1 Interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti con contestuale incremento di volume, anche con diversa sagoma, articolazione, collocazione e o destinazione d’uso, a condizione che non si determini modifica del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si rendano necessari interventi se non di adeguamento delle opere di urbanizzazione;
1.2.1.7.2 Interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti sottoposti ai vincoli di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, comportanti modifiche alla sagoma preesistente ancorché eseguiti senza contestuale incremento di volume;
1.2.1.8 Piscine nonché impianti sportivi, ancorché ad uso pertinenziale privato, comportanti la trasformazione permanente di suolo inedificato di cui all’art. 134, comma 1, lett. m) l.r. 65/2014
1.2.2 Interventi di ristrutturazione urbanistica rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modifica del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale di cui all’art. 134, comma 1, lett. f) l.r. 65/2014, disciplinati da piani attuativi comunque denominati contenenti precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
1.2.3 Interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, di cui all’art. 135, comma 2, lett. d) l.r. 65/2014, nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c) del d.p.r. 380/2001;
1.2.4 Installazione delle serre e dei manufatti aziendali di cui all’art. 70, comma 3, lettera a) l.r. 65/2014);
1.2.5 Addizioni volumetriche agli edifici esistenti, realizzate mediante ampliamento volumetrico all’esterno della sagoma esistente di cui all’art. 134, comma 1, lett. g) l.r. 65/2014, ove non ricadenti all’interno delle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica;
1.2.6 Interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all’art. 134, comma 1, lett. h) l.r. 65/2014, ove non ricadenti all’interno delle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, consistenti in:
1.2.6.1 Interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica oppure dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro plani volumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica (art. 134, comma 1, lett. h-1) l.r. 65/2014);
1.2.6.2 Interventi di demolizione e contestuale ricostruzione - comunque configurata, anche con diversa sagoma di edifici, purché non comportanti incremento di volumetria rispetto a quelli preesistenti, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica (art. 134, comma 1, lett. h-2) l.r. 65/2014);
1.2.6.3 Interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs.42/2004), eseguiti nel rispetto della sagoma dell’edificio preesistente, non comportanti incremento di volumetria rispetto a quelli preesistenti fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica (art. 134, comma 1, lett. h-3) l.r. 65/2014);
1.2.6.4 Ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione di edifici non sottoposti ai vincoli di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche con diversa sagoma, o di edifici sottoposti ai vincoli di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio nel rispetto della sagoma dell’edificio preesistente (art. 134, comma 1, lett. h-4) l.r. 65/2014);
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Per la documentazione da presentare si rimanda al modulo unificato regionale SCIA scaricabile dal sito.
Occorre tuttavia precisare quanto segue.
• Relazione geologica (o altra documentazione tecnica similare).
La SCIA deve essere accompagnata da una Relazione geologica o altra documentazione tecnica similare per gli interventi edilizi che abbiano una rilevanza sotto il profilo geologico, idraulico e sismico (per uno o più fattori) ovvero la cui realizzazione comporti interferenze col suolo e/o sottosuolo, incidenza sulla statica della costruzione, che vadano ad alterare l’entità e la distribuzione dei carichi gravanti sul suolo e che incidano sulla regimazione idraulica superficiale e/o profonda del sito. (art. 1, comma 6, delle Norme Tecnico Geologiche di Attuazione (NTG) del Regolamento Urbanistico adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 58 del 24/07/2015)
• Immobili ricadenti in area SIR, compresa M2
Per gli interventi edilizi previsti su immobili ricadenti in area SIR, compresa M2, vedi modulistica settore 6 Ambiente.
• Trasmissione telematica del modello Istat per la rilevazione statistica
Il modello ISTAT, richiesto per le SCIA concernenti nuovi fabbricati o ampliamenti di quelli preesistenti, dovrà essere compilato on-line dal Progettista, previa registrazione al sito https://indata.istat.it/pdc.
Effettuata la compilazione, il numero identificativo del modello (indicato nella sua parte alta) dovrà essere trasmesso al comune congiuntamente alla documentazione relativa alla pratica edilizia, in quanto elemento probatorio dell’avvenuta compilazione del medesimo
La mancata trasmissione del modello è soggetta alle sanzioni amministrative da un minimo di €. 206,58 a un massimo di €. 2.065,83, previste dall’art. 11 del Decreto legislativo 6 settembre 1989 n° 322 “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica”."
COSTI
• Diritti di segreteria come da apposita tabella allegata;
• Contributo per oneri di urbanizzazione nel caso di intervento oneroso.
modalità di versamento: tramite PagoPA-Sportello Unico edilizia SUE
NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO
• L. 7-8-1990 n° 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" – art 19 (così come modificato dalla L 122 del 2010)
• DPR 6-6-2001 n° 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia
• Legge Regionale Toscana 10-11-2014 N° 65 "Norme per il governo del territorio"
• D.lgs. n. 222/2016
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