TARI

ATTENZIONE!!!

Questo è il sito storico del Comune di Massa. Le informazioni presenti non sono aggiornate. Il nuovo nuovo sito internet si trova al seguente indirizzo: www.comune.massa.ms.it. Questo sito rimarrà attivo solo per consultazioni storiche fino a gennaio del 2025, successivamente sarà disattivato.

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DOVE RIVOLGERSI

Ufficio Master srl
sede Via Porta Fabbrica n.1
telefono  0585 883699

Martedì e Giovedì accesso solo su appuntamento dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00.

Mercoledì accesso libero senza appuntamento dalle 09:00 alle 12:30.

Per qualsiasi informaizone, chiarimento, reclamo, suggerimento nonchè per la gestione delle singole pratiche è necessario rivolgersi alla Società Master srl che, in forza della Delibera di Consiglio comunale n.90/2020 supporta il Comune di Massa nella gestione della TARI con particolare riguardo al rapporto con l'utenza

Per maggiori informazioni si può accedere al sito di Master al seguente link

https://sites.google.com/view/assistenzamaster/home

Si specifica che la Società MASTER srl  è dotata di una propria Carta della qualità del Servizio nella quale sono declinati i diritti che i contribuenti hanno nei confronti della Società.

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ARERA: portale di trasparenza per la gestione rifiuti
Sezione dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 3 del Testo Integrato in materia di Trasparenza -TITR (delib.ARERA n. 444/2019
)

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ISTITUZIONE
Il tributo TARI è stato istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2014 dall’art. 1 comma 639 Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed opera essenzialmente in regime di continuità con la soppressa TARES. La Tassa è destinata a coprire tutti i costi di gestione dei rifiuti urbani (raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento e smaltimento dei rifiuti, compresa la pulizia delle strade).
Il Comune di Massa disciplina la TARI con proprio Regolamento approvato con Delibera del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio comunale,  n.4 del 08.03.2023.
Tale Delibera, rispetto al vecchio Regolamento in vigore fino al 31.12.2022, ha, sostanzialmente, recepito le novità introdotte dalla Deliberazione n.15/2022/R/rif di ARERA ( c.d. TQRIF – Testo Unico per la Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ) in vigore dall’01.01.2023.  
La quantificazione della tariffa viene fatta di anno in anno con apposita Deliberazione del Consiglio comunale entro i termini stabiliti dalla Legge (solitamente entro il termine di approvazione del Bilancio preventivo anche se, visti i continui cambiamenti normativi degli ultimi anni, è stato disposto con apposita Legge un termine specifico fissato nel 30 di aprile di ogni anno)
Per l’anno 2023 le tariffe sono state approvate con Delibera del Commissario prefettizio, con i poteri del Consiglio comunale, n.7 del 24.03.2023.


CHE COS’E’ LA TARI
Il tributo è corrisposto in base a tariffa annua, commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte. Le utenze, e conseguentemente le tariffe, si dividono in:
•    domestiche
•    non domestiche
Per entrambe le categorie la tariffa si compone di due quote:
•    quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione di rifiuti (costi amministrativi, investimenti e relativi ammortamenti);
•    quota variabile rapportata alle quantità dei rifiuti prodotti.
Al tributo si devono aggiungere il tributo provinciale nella misura del 5% dovuto per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, come previsto dalla Delibera della Giunta Provinciale di Massa-Carrara n. 46 del 21/03/2013, ai sensi art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992.


CHI DEVE PAGARE LA TARI E DA QUANDO SI DEVE PAGARE
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte (queste ultime solo per utenze non domestiche) a qualunque uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per l'anno 2023 e successivi si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tarsu/Tares e Tari.
La TARI va pagata dal giorno in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei locali o delle aree fino al giorno in cui termina l’utilizzo. Questo significa, ad esempio, che se si possiede un immobile da meno di un anno, si paga la TARI solo per i mesi di possesso.

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
I soggetti che occupano/detengono  locali od aree soggette al Tributo hanno l’obbligo di presentare apposita dichiarazione contenente tutti gli elementi necessari per mettere in condizione l’Ente di provvedere a liquidare il tributo.
In particolare, il contribuente deve dichiarare mediante l’apposito modulo messo a disposizione:  
•    l’inizio dell’occupazione/detenzione. Tale modulo serve per iscriversi al Servizio e ricevere l’Avviso di pagamento ordinario annuale in relazione all’immobile occupato/detenuto. In esso sono indicate la tipologia di utenza (domestica e non), la superficie tassabile, la categoria di appartenenza (per le utenze non domestiche) o il numero dei componenti il nucleo familiare (per le utenze domestiche), la presenza di eventuali riduzioni/agevolazioni o aree escluse dalla tassazione (es. produzione di rifiuti speciali),  il momento dell’inizio dell’occupazione da cui decorre il pagamento del tributo.   
•    la variazione di qualsiasi elemento precedentemente dichiarato che va a modificare la liquidazione del tributo. Tale modulo serve per mettere l’Ente in condizione di liquidare correttamente il tributo a seguito del verificarsi di una condizione non conosciuta (es. richieste o cessazioni di riduzioni/agevolazioni; superfici non più soggette al pagamento del tributo o nuove superfici da assoggettare al tributo, composizione nucleo familiare per soggetti non residenti)  
•    la cessazione dell’occupazione/detenzione. Tale modulo serve per cancellarsi dal Servizio e non ricevere più l’Avviso di pagamento ordinario in relazione all’immobile precedentemente occupato/detenuto;   
Le suddette dichiarazioni devono essere presentate, ai sensi dell’art.32 e 32 bis del Regolamento TARI e degli Artt. 6, 10 e 11 del TQRIF, entro il termine di 90 giorni dalla data in cui si è verificato l’evento che ha dato origine all’iscrizione, variazione o cessazione dal servizio.

Più in particolare è necessario precisare che:
-    La dichiarazione di iscrizione
produce i suoi effetti dalla data in cui è iniziata l’occupazione/detenzione. Se tale data è antecedente ai 90 giorni l’Ufficio procederà con l’emissione di un Avviso di accertamento per omessa dichiarazione.

-    la dichiarazione di variazione

se comporta una riduzione dell’importo da addebitare all’utente, produce  i suoi effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell’evento, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

Se, invece,  comporta un incremento dell’importo da addebitare all’utente, produce sempre i suoi effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

-    la dichiarazione di cessazione

produce  i suoi effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell’evento, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

Qualora non sia stato rispettato il suddetto termine, resta salva, per il contribuente, la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di accertamento d’ufficio.

 I moduli di iscrizione, cessazione, variazione possono  essere consegnati, allegando un documento di identità, in uno dei seguenti modi (nel caso d’iscrizione e cessazione obbligo di documentazione comprovante il titolo o fine  della detenzione):
•    direttamente presso gli Uffici della Società MASTER srl che supporta il Comune di Massa nella gestione della TARI in forza della Del. Cons. Com. n.90 del 29.05.2020, siti al primo piano della Sede comunale centrale in Via Porta Fabbrica, n.1  oppure presso il protocollo dell’Ente;
•    a mezzo posta con raccomandata a/r intestata a Comune di Massa Via Porta Fabbrica, n.1  
•    tramite accesso al portale Master https://assistenza.mastermassa.it
•    tramite Posta Elettronica Certificata (PEC): comune.massa@postacert.toscana.it

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
Si sottolinea l’importanza nell’adempimento del presente obbligo dichiarativo in quanto il tributo viene calcolato sugli elementi in esso riportati.
L’omissione o l’infedeltà della dichiarazione originaria o della variazione delle condizioni in essa presenti comporta :
•    la perdita di eventuali benefici cui il contribuente potrebbe aver diritto;
•    l’emissione nei confronti del contribuente di un avviso di accertamento per omessa dichiarazione con sanzione pari al 100% dell’ammontare del tributo o per infedele dichiarazione con sanzione pari al 50% dell’ammontare del tributo oltre interessi e spese accessorie
 
QUANDO E QUANTO  SI PAGA
A seguito della modifica dell’art. 13 del decreto legge n. 201/2011, è stato previsto al comma 15 ter che le rate con scadenza fissata prima del 1° dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe applicabili l’anno precedente, mentre i versamenti con scadenza fissata in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base delle tariffe deliberate per l’anno di riferimento, a saldo della tassa dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.
L’art. 31 comma 3 del Regolamento comunale dispone le seguenti scadenze ordinarie:

  •     31 luglio     1° rata acconto TARI pari al 37,5% delle tariffe deliberate per l'anno precedente;
  •     30 settembre  2° rata acconto TARI pari al 37,5% delle tariffe deliberate per l'anno precedente;
  •     05 dicembre  saldo TARI calcolata a saldo sulla base delle tariffe approvate per l'anno corrente.

E’ facoltà del contribuente versare la TARI in un’unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata, ovvero il 31 luglio.  

L’Avviso di pagamento per la riscossione ordinaria viene emesso almeno 20 giorni prima della prima scadenza in esso prevista, ovvero il 31 luglio.
Per conoscere quanto si deve pagare è necessario fare il seguente calcolo:

UTENZE DOMESTICHE
Quota fissa: si ottiene moltiplicando i mq dell’immobile per il coefficiente stabilito in base al numero dei componenti il nucleo familiare.
Quota variabile: si ottiene prendendo il valore corrispondente al numero dei componenti del proprio nucleo familiare.
Ai fini dell’applicazione della tariffa, si specifica che non esiste alcuna differenza tra utenze domestiche residenti ed utenze domestiche non residenti se non nella modalità di calcolo dei componenti del nucleo familiare (Art. 16 del Regolamento)
Per le utenze domestiche residenti, intendendo per tale soltanto quelle dove il titolare è anche residente, si prende direttamente il dato che risulta all’anagrafe del Comune.
Per le utenze domestiche non residenti, intendendo per tale anche coloro che, pur essendo residenti nel territorio comunale, occupano o detengono un altro immobile, il numero dei componenti del nucleo familiare viene calcolato PRESUNTIVAMENTE in base alla grandezza dell’immobile stesso.
Tale presunzione, tuttavia, può essere rettificata nel momento in cui il contribuente dichiara il proprio nucleo familiare. A tal fine è necessario presentare apposita dichiarazione di variazione secondo le regole sopra citate.  

UTENZE NON DOMESTICHE
Quota fissa: si ottiene moltiplicando i mq ritenuti tassabili per il coefficiente stabilito in base alla categoria di appartenenza;
Quota variabile: si ottiene moltiplicando i mq ritenuti tassabili per il coefficiente stabilito in base alla categoria di appartenenza
Per entrambe le tipologie di utenza, la quota fissa e la quota variabile vanno poi sommate tra di loro e al risultato va aggiunto il 5% di contributo TEFA a favore della Provincia.

TARIFFE 2023

Utenze domestiche

FAMIGLIE QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE
  Euro/ m2 Euro/ Utenza
Famiglie di 1 componente  0,7262 117,51
Famiglie di 2 component 0,7938 264,40
Famiglie di 3 componenti  0,8614 293,78
Famiglie di 4 componenti 0,9289 323,16
Famiglie di 5 componenti  0,9880 425,98
Famiglie di 6 o più componenti 1,0387 1,0387

 

Utenze non domestiche

N.  Attività  Quota Fissa   Quota Variabile 
     Euro/m2   Euro/m2 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto            0,9685                1,5868
2 Cinematografi e teatri            0,7303                1,1936
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta            0,8256                1,3481
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi            1,2860                2,0923
5 Stabilimenti balneari            1,0637                1,7356
6 Esposizioni, autosaloni            0,8891                1,4379
7 Alberghi con ristorante            2,5244                3,9347
8 Alberghi senza ristorante            1,8893                2,9910
9 Case di cura e riposo            1,8734                3,0556
10 Ospedali            2,6990                4,4009
11 Uffici e agenzie            2,3339                3,8055
12 Banche, istituti di credito e studi professionali            1,3654                2,2159
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli            1,9369                3,1623
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze            2,2862                3,7100
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato            1,3654                2,2187
16 Banchi di mercato beni durevoli            2,5244                4,1088
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista            1,7782                2,8983
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista            1,5718                2,5557
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto            2,0004                3,2522
20 Attività industriali con capannoni di produzione            1,4130                2,3029
21 Attività artigianali di produzione beni specifici            1,3971                2,2749
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub            6,8746              11,1777
23 Mense, birrerie, amburgherie            6,8746              11,1777
24 Bar, caffè, pasticceria            6,8746              11,1777
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari            3,7151                6,0523
26 Plurilicenze alimentari e/o miste            3,7151                6,0382
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio            6,7158              10,9249
28 Ipermercati di generi misti            3,1436                5,1114
29 Banchi di mercato genere alimentari            5,5251                8,9871
30 Discoteche, night club            2,9054                4,7267

Cliccando sul link sottostante è possibile effettuare gratuitamente il calcolo della tariffa.   
--> CALCOLO TARI 


MODALITA’ DI PAGAMENTO
I pagamenti possono essere  effettuati utilizzando il bollettino PAGO PA che si trova allegato all’avviso di pagamento con le modalità nello stesso riportate oppure collegandosi al sito del Comune di Massa (storico.comune.massa.ms.it) sezione PagoPA ed accedendo uno dei seguenti servizi on line :

Qualora il giorno di pagamento corrisponda ad un giorno festivo la scadenza sarà prorogata al giorno feriale successivo.
In alternativa allo strumento del PAGOPA, ai sensi dell’art.24 del TQRIF e dell’Art. 31 comma 1 del Regolamento comunale, il Comune mette a disposizione un servizio di calcolo della tariffa (sopra indicato) con possibilità di compilare F24 con i dati riportati nell’avviso di pagamento.

COSA SUCCEDE SE NON SI PAGA LA TARI
Ai sensi dell’art.31 comma 6 del Regolamento TARI in caso di totale o parziale omissione del pagamento di quanto dovuto alle prescritte scadenze, il Comune provvederà a notificare, anche mediante Raccomandata A/R o posta elettronica certificata, un sollecito di pagamento da versare in un'unica soluzione nel termine indicato. Nel caso di mancato pagamento del sollecito, il Comune provvederà ad emettere avviso di accertamento esecutivo con sanzione del 30% dell’importo dovuto oltre a interessi.
Si specifica che i solleciti di pagamento emessi prima dell’avviso di accertamento non sono rateizzabili e vanno pagati in un’unica soluzione entro la scadenza fissata. La motivazione consiste nel fatto che essi sono riferiti ad una annualità precedente a quella corrente, per la quale il rateizzo era già stato concesso.    

 

RIDUZIONI
Come previsto dal comma 660 e 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., il Comune ha disciplinato con il Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti le riduzioni, agevolazioni ed esenzioni legate alla potenzialità di produzione dei rifiuti e alla capacità contributiva delle famiglie, anche attraverso l'utilizzo dell'ISEE.

Per poter usufruire delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni i soggetti interessati devono presentare apposita richiesta sulla modulistica messa a disposizione dal Comune secondo le regole e i termini sopra descritti nella sezione OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE. Le domande sono soggette alla verifica delle condizioni dichiarate da parte degli appositi Uffici comunali.

Al fine di facilitare la comprensione da parte dell’utenza si elencano succintamente le riduzioni previste dal Regolamento comunale suddivise per utenze domestiche e non domestiche con invito a verificare direttamente gli articoli citati:

Utenze domestiche
Art. 21 Zone non servite: abbattimento percentuale in base alla distanza dal più vicino cassonetto;
Art. 22 Riduzioni per le utenze domestiche:
-    A) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
-    B) fabbricati rurali ad uso abitativo, come definiti dall'art. 9 del D.L. 30/12/93, n. 557, convertito nella Legge 26/2/94, n. 133: riduzione del 30 %;
-    C) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 10 %.
-    Ai sensi dell’art. 1 comma 48 della 178/20 è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia

Art. 23 Riduzione per raccolta differenziata:
-    Abbattimento 15% quota variabile per compostaggio;
-    Abbattimento per conferimento alla “Ricicleria”
Per riduzioni utilizzare il modulo "Variazione"

 

 

Utenze non domestiche
Art. 9 Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo: Riduzione della quota variabile fino all’80% proporzionale alla quantità di rifiuti avviati al riciclo; (per tale tipologia di riduzione esiste un apposito modulo da compilare e consegnare tassativamente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale si richiede il rimborso)
Art. 21 Zone non servite: Abbattimento percentuale in base alla distanza dal più vicino cassonetto;
Art. 24 Riduzioni per utenze non domestiche: abbattimento quota fissa e variabile:
-     a) ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 6 mesi nell’anno solare: riduzione del 20%;
-    b) ai locali e loro pertinenze dove viene svolta l'attività economica inquadrati nelle categorie n. 7 e 8 (Alberghi con o senza ristorante), n. 25 e 27 (Negozi di genere alimentare), n. 22, 23 e 24 (Bar e Ristoranti), aventi sedi operative site nelle frazioni: Bargana, Bergiola, Lavacchio, Canevara, Casette, Caglieglia, Forno, Casania, Guadine, Gronda, Resceto, Redicesi, San Carlo, Pariana, Altagnana, Antona ed aventi un volume di affari annuo non superiore ad euro 50.000,00: 30%;
-    c) ai locali e loro pertinenze dove viene svolta l'attività economica inquadrata nella categoria n. 24 (Bar e Ristoranti) che provvedono alla dismissione delle slot machine e/o apparecchi similari per il gioco d’azzardo presenti nei propri locali, debitamente documentata: riduzione del 20%.
-    d) attività commerciali ed artigianali aventi sede operativa nelle strade precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi: riduzione del 50%;

BONUS SOCIALE ED ALTRE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALL’ART. 26 DEL REGOLAMENTO COMUNALE

Una menzione a parte meritano gli artt. 25 e 26 del Regolamento comunale che disciplinano, rispettivamente il c.d. Bonus sociale e altre agevolazioni che il Consiglio comunale può prevedere per ogni specifico anno.
La peculiarità di tali agevolazioni è che sono interamente finanziati con fondi del Bilancio comunale e non vanno a gravare sulla quantificazione generale delle tariffe.
Ciò significa che al contribuente viene addebitata la Tariffa che gli spetta in base ai dati in possesso dell’Ente; tuttavia, lo stesso importo addebitato (o una parte di esso a seconda della casistica) viene pagato dal Comune stesso così che al contribuente non resta che pagare la differenza, se esistente, per adempiere alla propria obbligazione tributaria.

BONUS SOCIALE
Ai sensi dell’art. 25 del Regolamento per la Disciplina della TARI, per le utenze domestiche residenti che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale, il Comune riconosce il bonus sociale, di cui all’art. 57-bis del D.L. n. 124/2019.

Per fruire del beneficio gli interessati devono annualmente presentare formale richiesta, utilizzando il modello predisposto, entro il 31 marzo di ogni anno, provvedendo ad allegare il modulo ISEE.

I requisiti per avere diritto al bonus sono i seguenti, salvo eventuale aggiornamento in conformità alla normativa sopra richiamata:
-appartenere ad un nucleo familiare con indicatore  ISEE non superiore ad euro 8.265,00;
- appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) ed indicatore ISEE non superiore a € 20.000,00
-appartenere ad un nucleo familiare titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.
Il bonus sociale è corrisposto nei limiti degli stanziamenti del bilancio Comunale. Il possesso dei requisiti non comporterà automaticamente il diritto al bonus sociale restando la determinazione dell'entità del bonus stesso subordinata all'effettiva disponibilità di risorse sufficienti.
In caso di risorse insufficienti, la Giunta Comunale si riserva di applicare percentuali di riduzione del bonus sociale per le varie tipologie di utenti beneficiari.

Modalità di invio/consegna della richiesta:
-consegna all'ufficio protocollo insieme a copia ISEE aggiornato;

ALTRE AGEVOLAZIONI – ART. 26 DEL REGOLAMENTO
A partire dall’anno 2023, nell’art.26 del Regolamento, è stata introdotta una agevolazione strutturale (abbattimento del 50% della tariffa)  per quelle utenze non domestiche iscritte all’Albo delle botteghe storiche di cui all’art.60 del Regolamento comunale per la valorizzazione dei luoghi del commercio nel centro storico e nel centro città.
Ai fini del riconoscimento della riduzione, è necessario, nei 5 anni precedenti a quello corrente, non avere pendenze con il Servizio Tributi, intendendosi per pendenza ogni contestazione formale di mancato pagamento (solleciti di pagamento, messe in mora, avvisi di accertamento, cartelle di pagamento etc....) recapitata al contribuente con atto avente data certa ( Pec o Raccomandata A/R)
al momento di emissione dell’Avviso di pagamento.

La presente agevolazione è riconosciuta nei limiti del budget previsto nell’apposito capitolo di spesa del Bilancio di previsione del anno corrente. In caso di insufficienza del budget l’agevolazione verrà ridotta in termini proporzionali tra gli aventi diritto.

Per l’anno 2023 non sono state deliberate, ai sensi del comma 1 dell’art.26, ulteriori forme di agevolazione.  


RICEZIONE DOCUMENTI DI RISCOSSIONE IN FORMALITA’  ELETTRONICA

Qualora il contribuente  volesse optare per la ricezione in formato elettronico dell’avviso di pagamento TARI ordinario, nonché per la ricezione di eventuali comunicazioni circa le variazioni delle condizioni di erogazione del servizio di raccolta e trasporto e/o del servizio di spazzamento e lavaggio strade, e/o dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, occorre inviare l’apposito MODULO all'assistenza MASTER al seguente link:
https://mastermassa.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/1

PRESENTAZIONE RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI.

Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all’applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati.
Tali richieste sono presentate utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Comune.
Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell’utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell’utenza, coordinate bancari e/o postali per l’eventuale accredito degli importi addebitati).

MODULISTICA

Al fine di facilitare l’utenza nel reperimento dei moduli da presentare si elencano di seguito facendo una breve sintesi circa il loro utilizzo:

Utenza domestica

-    Modello di dichiarazione di occupazione.
E’ il modello con cui ci si iscrive al servizio TARI. In esso vanno dichiarate tutte le circostanze che determinano la liquidazione del tributo. È l’obbligazione principale cui deve adempiere il contribuente. L’omissione o l’infedele dichiarazione comporta l’emissione di avviso di accertamento a carico del contribuente;

-    Modello di variazione rispetto alla dichiarazione originaria.
Si presenta tale modello quando si verifica una qualsiasi variazione che comporta una diversa liquidazione del tributo.

-    Modello di cessazione di occupazione.
Si presenta quando termina l’occupazione dell’immobile per il quale si paga la TARI.
 
-    Modello Bonus sociale ex art. 25 regolamento TARI
Si presenta nel caso in cui si abbiano i requisiti previsti dal suddetto articolo


Utenza non domestica

-    Modello di dichiarazione inizio occupazione.
Si specifica che questo è il modello della dichiarazione originale da usare per le nuove utenze non iscritte al servizio e che contiene le esclusioni delle aree non tassabili ai sensi dell’art. 6, la dichiarazione delle aree in cui si producono rifiuti speciali o di quelle aree in cui c’è promiscuità di produzione tra rifiuto speciale e urbano ai sensi dell’art.8 del Regolamento. È l’obbligazione principale cui deve adempiere il contribuente. L’omissione o l’infedele dichiarazione comporta l’emissione di avviso di accertamento a carico del contribuente.

-    Modello di variazione rispetto alla dichiarazione originaria.
Si presenta tale modello quando si verifica una qualsiasi variazione che comporta una diversa liquidazione del tributo.

-    Modello di cessazione di occupazione.
Si presenta quando termina l’occupazione dell’immobile per il quale si paga la TARI

-    Modello riduzione avvio al riciclo ex art. 9 del Regolamento
Si presenta tale modello quando si richiede la riduzione della quota variabile fino all’80% proporzionale alla quantità di rifiuti avviati al riciclo;
Utenza domestica e non domestica
-    Modello ricezione documenti in formato elettronico
Si presenta nel caso in cui il contribuente voglia ricevere per mail o pec ogni comunicazione inerente il pagamento della TARI ordinaria

-    Modello presentazione richieste scritte di informazioni e rettifica degli importi addebitati
Si presenta quando si vuole avere informazioni dettagliate in merito alla gestione delle tariffe e del rapporto con l’utenza, nonché per richiedere la rettifica di quanto richiesto con l’avviso di pagamento ordinario.

 

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Data ultima modifica: 
Venerdì, 14 Aprile, 2023